
Se la prova documentale è falsa: ecco le tecniche forensi
per trovare la verità
Il grafologo forense si trova talvolta a dover valutare la veridicità di una prova documentale la cui autenticità viene messa in discussione: vediamo come fare per arrivare alla soluzione, approfondendo anche un caso accaduto in tribunale a Roma.
Molti sono gli aspetti che si interfacciano nella ricerca della verità, soprattutto quando sono in gioco interessi personali meritevoli di tutela in ambito giudiziario. Cosa accade se, nella ricerca della verità, vengono inseriti elementi di prova totalmente falsi? Nella ricostruzione della realtà fattuale, in caso di contenzioso, è demandato alle parti dimostrare con prove documentali la veridicità di quanto affermato, ma spesso anche l’autenticità della documentazione utilizzata come fonte di prova viene posta in discussione. Nei casi di contestazione sull’autografia dei documenti prodotti in giudizio (disconoscimento o querela di falso) il grafologo forense viene incaricato dal Giudice, attraverso il confronto con scritture di provenienza certa, di accertare la riferibilità dello scritto o della firma all’apparente sottoscrittore.
Anche in tale contesto, tuttavia, è possibile che la documentazione fornita per il confronto non corrisponda ai requisiti di autografia. Depistaggi nelle indagini forensi: come avvengono Sono numerosi i casi di indagini in cui sono stati creati depistaggi o testimonianze false, occultamento di documenti; ma ancora più insidiosa è la documentazione creata ad hoc per allontanare dalla realtà oggettiva dei fatti creando un’apparenza di verità inesistente.
Il rischio è aumentato esponenzialmente negli ultimi tempi, con il diffondersi della IA e l’ampia diffusione delle prove digitali in ambito processuale: la facilità con la quale gli attuali software di IA riescono a modificare/ricreare in modo artificioso immagini, video, audio, rende ancor più difficoltoso rintracciare il confine tra vero e falso.
E’ lecito chiedersi, dunque, cosa accade se, nell’ambito di accertamenti su manoscritti e firme cartacee (ma anche su firme digitali) la campionatura messa a disposizione per la comparazione e il confronto con la firma indagata risulta artefatta?
Il labile confine tra verità e falsità
Anche nella linguistica, secondo Aristotele, i concetti di verità e falsità non sono proprietà dei termini singoli, che isolatamente non sono né veri, né falsi, ma sono proprietà del giudizio che li connette e diventano veri o falsi in rapporto al significato finale. Relativamente agli accertamenti su manoscritture[1] può accadere che vengano prodotti in modo artificioso campioni di confronto di scritture riferibili ad altri soggetti, documenti apparentemente credibili e creati appositamente per fuorviare l’esperto.
Come si fa un falso
La casistica relativa a campionature false tra le scritture comparative è notevolmente ampia: è possibile ricreare timbri, loghi di Comuni e Province, modulistica con carta intestata, fatture. Possono essere apposte firme da altri soggetti su documenti creati ad hoc per ingenerare nel consulente che svolge l’indagine tecnica l’apparenza di una provenienza sicura comprovante la riferibilità al soggetto indagato (o che ha disconosciuto la paternità del documento).
In caso di contratti bancari o altri contratti conclusi a distanza, può accadere che le firme su documenti ai fini di investimento non siano state apposte dall’intestatario del rapporto bancario ma dal consulente finanziario, previo accordo con il cliente, per accelerare la tempistica di qualche operazione. La ricerca del vero si confonde con prove artefatte che, anziché condurre alla verità, ingenerano il paradosso della “non verità”.
Spesso il falso documentale viene posto in essere con tecniche sempre più sofisticate. Le attuali metodologie per contraffare portano a risultati accurati: difficile smascherare il documento falso da quello originale in quanto possono essere ricreate in modo dettagliato filigrane, inchiostri e firme.
Falso documentale, le tecniche per scoprire la verità
Negli accertamenti su documenti cartacei, l’indagine tecnica dell’esperto grafologo deve essere svolta con accuratezza ed adeguata strumentazione, sia sul documento in contestazione (disconosciuto o contestato), sia su tutta la documentazione prodotta dalle parti ai fini della comparazione, in quanto l’insidia potrebbe celarsi proprio nella falsità di tali documenti .L’esperto deve mettere in atto tutta la sua esperienza e andare oltre l’apparenza.
Nelle prime ispezioni strumentali su carta è fondamentale la disamina con la luce wood e una fonte di luce in trasparenza che garantisca un esame accurato della filigrana, che potrebbe far rilevare qualcosa di anomalo.
Bisogna analizzare il tipo di carta, la grammatura, lo spessore e la presenza di contrassegni identificativi o anomalie (sbavature, solchi ciechi, tracce di stampa ecc).
La coerenza dello scrivente
Nella produzione di numerosi campioni di scritture comparative l’occhio dell’esperto deve invece saper ritrovare la coerenza anche di fronte alle naturali variazioni di scrittura: deve persistere, infatti, nelle scritture autografe un’omogeneità di stile, per cui è possibile accertare se vi sono elementi grafici dissonanti che potrebbero ricondurre ad un altro soggetto.
Osservando nell’insieme le scritture che rappresentano il campione comparativo l’esperto deve riuscire a comprendere se vi è “armonia” o “rigetto”.
In letteratura peritale O. Del Torre scrive. “la prima precauzione da prendersi, accettando degli scritti di comparazione, è di accertarsi della loro origine.[ …] si sono visti dei disonesti fornire degli scritti di comparazione, pur sapendo esattamente che non provenivano dalla persona”[2]
Un insolito caso di documenti fuorvianti
A dimostrazione della frequenza di documenti inclusi in modo mirato per fuorviare le indagini è interessante il caso, recentemente accaduto, di disconoscimento di firma su riconoscimento di debito, con produzione di documenti comparativi totalmente artificiosi.
Il caso, oggetto di accertamento grafo-tecnico presso il Tribunale di Roma, vedeva protagonista un soggetto che aveva disconosciuto la sua apparente firma su un riconoscimento di debito manoscritto e dallo stesso firmato con sigla (abbreviazione) posta accanto alla firma del creditore.
All’apertura dell’indagine l’indagato aveva prodotto al consulente tecnico la denuncia di smarrimento di tutti i documenti e una nuova carta d’identità firmata con grafia estremamente calligrafica ed elementare,
Va precisato che in giudizio, in caso di disconoscimento della scrittura, è onere della parte che intende avvalersene produrre o indicare le scritture di comparazione (artt. 214, 216 cpc). Tali scritture, di prassi, vengono concordate tra le parti e solo in caso di disaccordo il Giudice ammette quelle di provenienza certa (atti pubblici) o riconosciute.[3]
Nel caso di specie, i documenti comparativi risultavano troppo omogenei tra loro e incompatibili con lo stile autografo dell’indagato, ma non coerenti con la sequenza temporale degli atti.
Anche nel saggio grafico (scrittura sotto dettatura davanti all’esperto) lo stile dell’indagato evidenziava una grafia molto elementare e nessuno stile siglare.
Nel prosieguo dell’indagine, la ricerca degli originali consentiva di accertare che tutti i documenti erano stati artificiosamente creati in quanto non esistevano né l’impresa, né il logo, né la partita iva: le scritture comparative rivelavano la falsità anziché l’autografia.
Il paradosso della falsità nei documenti d’identità
Il caso prospettato non è insolito, in quanto l’insidia nel riconoscimento della verità risiede spesso proprio nei documenti che dovrebbero essere per definizione “autentici”, cioè i documenti di riconoscimento. Spesso sono proprio le carte d’identità, le patenti, i passaporti ad essere volutamente alterati per ingenerare nel consulente tecnico l’erroneo affidamento sulla riferibilità della firma all’effettivo sottoscrittore.
Le cautele da adottare in caso di accertamento grafo-tecnico devono prevedere, pertanto, l’acquisizione dell’originale e, ove non disponibile, il rifiuto di documentazione in copia priva del timbro di conformità o incompleta (es. fotocopia solo fronte senza retro). In caso di documenti di identità il consulente tecnico può essere autorizzato alla ricerca, presso gli Uffici competenti, degli originali dei cartellini anagrafici contenenti le firme in originale apposte dinanzi al funzionario, che accerta l’identità del sottoscrittore.
La sfida dell’IA nella lotta al falso documentale
Proprio per ridurre i rischi di falso documentale, la nuova modulistica adottata per i passaporti e altri documenti d’identità ha previsto l’inserimento di misure anti-frode sempre più sofisticate, finalizzate a contrastare la contraffazione attraverso tecnologie digitali (es. microchip). Tuttavia tali misure sembrano, ad oggi, non essere sufficienti a neutralizzare l’attività dei falsari e cybercriminali, che prendono di mira soprattutto passaporti e carte d’identità.