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Deontologia e Metodologia della Consulenza Tecnica di Parte

Il consulente tecnico di parte è una figura prevista e disciplinata dagli art. 87 e 201 cpc.

Secondo l’art.191c.p.c. il giudice assegna alle parti un termine entro il quale è possibile depositare dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte; se il Giudice non dispone un termine entro il quale depositare la nomina del CTP designato, si ritiene che essa debba essere fatta entro l’inizio delle operazioni peritali fissate dal CTU/Perito d’Ufficio comunicandola in cancelleria (fascicolo telematico) nelle modalità previste dal codice.

Il concetto di “inizio operazioni peritali” è legato agli atti concretamente posti in essere dal consulente nominato dal Giudice, pertanto, la nomina del CTP, dovrebbe essere fatta entro la giornata e l’orario stabiliti per l’inizio delle suddette. Il termine entro il quale è possibile nominare il CTP è di natura ordinatoria1 (ex art.154 cpc), ciò vuol dire che esso può essere prorogato dopo la sua scadenza, beninteso per “motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato” (Cass.; Sez. I, Sentenza 4dicembre 2014; N. 25662.)

“La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex articolo 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell’articolo 154 c.p.c. Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un’istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività”. 2 

Risulta chiaro dall’orientamento giurisprudenziale che le osservazioni prodotte dall’avvocato, anche se materialmente redatte dal ctp tardivamente nominato e pertanto, da figura tecnica processuale formalmente esclusa, possano avere carattere decisivo ai fini dell’esito della lite. Resta, comunque, preclusa la solidità decisiva delle critiche del CTP “occulto” rispetto alle motivazioni della sentenza non ancorate a specifiche cognizioni tecniche. Circa il numero di consulenti di parte nominabili il codice di procedura penale all’art. 233 prevede che in assenza di perizia le parti possano nominare fino ad un massimo di n° 2 CTP; diversamente, in caso di perizia le parti private possono nominare i propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 3

Nel civile, l’art. 201 c.p.c fa riferimento alla nomina di “un consulente” di parte e anche l’art. 87 c.p.c. prevede che la parte possa farsi assistere da un consulente tecnico; ne consegue che la nomina di più consulenti tecnici di parte è ammissibile solo in ipotesi di nomina di una CTU collegiale. In tal senso è l’indirizzo prevalente della dottrina e della giurisprudenza di merito che interpreta l’art. 201 c.p.c. nel senso di negare alla parte la facoltà di nominare una pluralità di consulenti.

Una conferma di quanto sin qui illustrato si trae dalla presenza, nell’ordinamento, di altre specifiche norme che, invece, espressamente prevedono la possibilità di designare “più consulenti”4.

Il ruolo del ctp nel procedimento civile e penale è quello di supportare con le proprie specifiche conoscenze, la parte dalla quale ha ricevuto l’incarico. Non bisogna, comunque, tralasciare l’importante apporto del consulente tecnico di parte nella ricerca, valutazione e produzione documentale utile al raggiungimento della verità tecnica. Nel caso specifico che ci riguarda, il ctp collabora con il CTU all’indagine sulla documentazione comparativa, o in verifica, indicando i luoghi onde poterle rinvenire o producendole direttamente in sede di operazioni peritali. Quando il CTP effettua una consulenza stragiudiziale o preventiva alla nomina del CTU/Perito d’Ufficio, offre spesso un apporto tecnico al Giudice, il quale, può ritenere l’elaborato sufficiente ai fini della decisione o essere d’impulso per la nomina di un consulente super partes che possa esprimersi sul merito.

L'articolo 24 della Costituzione Italiana sancisce il diritto di difesa come un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, pertanto, ogni parte ha diritto a farsi assistere processualmente dal proprio CTP designato.

La grafologia forense non è una scienza esatta, ma una disciplina soggetta a numerose variabili di tipo materiale (quantità e qualità della documentazione in esame) e interpretativo.

Le attuali scuole di formazione, salvo alcune eccezioni, 5 hanno oramai standard formativi solidi e consolidati, ma, spesso, ciò non è sufficiente a “preparare” il grafologo forense per l’attività nelle aule di tribunale.

I deficit possono derivare da poca esperienza, assenza di tutoraggio nei periodi immediatamente successivi al rilascio del titolo idoneo o, semplicemente, inerzia e scarsa attitudine dell’operatore di giustizia.

Il risultato è dato dal numero di consulenze errate, per violazioni protocollari, procedurali o, semplicemente, errata interpretazione dei dati tecnici emergenti.

È qui che il ruolo del CTP risulta essere fondamentale per ribaltare l’infausta consulenza d’ufficio. Ma… come “smontare” correttamente una consulenza errata?

In ambito civile le osservazioni inviate al CTU raramente sortiscono l’effetto volto alla modifica o rettifica delle conclusioni per motivazioni che possono dipendere da: 

• incapacità del CTU ad ammettere di aver sbagliato l’esame e l’interpretazione dei dati;

• osservazioni poco chiare e prive di dimostrazioni utili a supporto dell’ipotesi alternativa;

• osservazioni offensive della persona del CTU che esulano dall’ambito squisitamente tecnico. 

Circa l’ultimo punto le associazioni di categoria (AGP; AGI; ARIGRAF) si sono espresse a favore del rispetto nei rapporti di colleganza invitando i soci ad evitare comportamenti lesivi del decoro e la reputazione dei colleghi, applicando sanzioni e provvedimenti disciplinari.

Diversamente, le osservazioni del CTP risultano essere un importante apporto tecnico al contraddittorio con il CTU, le quali, se opportunamente esaminate dal Giudice, possono ribaltare le sorti del procedimento.

Frequentemente accade che la consulenza d’Ufficio, pur condivisibile nelle sue conclusioni, offra numerosi spunti tecnici, per lacune nella disamina e nell’analisi documentale, affinché il CTP possa offrire una valutazione differente delle scritture. In questi casi, molti operatori del settore, aggrediscono la bozza di consulenza e l’operato del CTU, spesso, utilizzando o stravolgendo impropriamente il protocollo di indagini forensi, il tutto a sostegno delle proprie tesi difensive.

Tale modus operandi non solo è improduttivo, ma, indispone il CTU, che, spesso, vistosi aggredito a causa delle critiche mosse sulla preparazione personale o perché tacciato di omissioni tecniche, si trincera ancor di più sulle conclusioni espresse.

Se la difesa tecnica è efficace, e OPPORTUNAMENTE SUPPORTATA, in assenza di critiche non tecniche sull’operato del CTU, ma volte a dimostrare validamente l’ipotesi alternativa, può determinare un orientamento del Giudice diverso rispetto alle conclusioni del consulente da nominato. In ambito penale valgono le medesime indicazioni e preclusioni con la differenza che la prova, formatasi durante il dibattimento si cristallizza con la testimonianza resa dai consulenti tecnici.

Senza addentrarci in disamine etiche circa l’assunzione di incarichi di parte in casi difficili, ma seguendo il brocardo “in dubio pro reo”, una consulenza di parte, se ben supportata e motivata da elementi tecnici chiari e non contraddittori, può sollevare legittimi dubbi sulla consulenza redatta dal Pubblico Ministero o dal Giudice ottenendo, in alcuni casi, addirittura l’assoluzione.

A tal proposito si fa riferimento ad una recente sentenza della Cassazione penale: 6

“In tema di falso ideologico in atto pubblico, la prova della responsabilità penale dell'imputato non può fondarsi su mere congetture o sospetti, ma richiede indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 192 comma 2 c.p.p., costituiti da fatti certi dai quali desumere, attraverso un ragionamento inferenziale basato su regole scientifiche o massime di esperienza, il fatto ignoto da provare. La perizia grafologica, avendo valore meramente indiziario e non di prova piena, deve essere valutata unitamente agli altri elementi probatori e non può da sola fondare l'affermazione di responsabilità, specie se eseguita su mere sigle con tratti grafici esigui. Per la configurabilità dell'aggravante della fede privilegiata ex art. 476 comma 2 c.p. non è sufficiente la mera provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale, ma è necessario che la legge attribuisca espressamente al pubblico ufficiale una speciale potestà certificativa, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta eliminabile solo con querela di falso, e che i fatti attestati siano avvenuti in sua presenza o da lui direttamente accertati. Con specifico riferimento al registro delle lezioni universitarie, disciplinato dal R.D. n. 674/1924 art. 39, la mera previsione dell'obbligo del docente di annotare gli argomenti delle lezioni non attribuisce al documento fede privilegiata né al professore un potere certificativo, configurandosi come mero dovere di documentazione per il controllo degli organi universitari. L'assenza di un interesse o movente alla falsificazione, pur non coincidendo con la prova del dolo, rappresenta un elemento indiziario rilevante che il giudice deve valutare unitamente al complessivo quadro probatorio ai fini dell'accertamento della responsabilità penale”.

E ancora: “La consulenza tecnica che accerti la non autenticità della sottoscrizione non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe. 7 In tema di autografia di una scrittura privata, la consulenza tecnica che accerti la non autenticità della sottoscrizione non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana. Il giudice, oltre che a fornire un’adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte dal consulente, è tenuto a valutare l’autenticità della sottoscrizione in correlazione a tutti gli altri elementi concreti sottoposti al suo esame. Le valutazioni espresse dal CTU non hanno efficacia vincolante per il giudice, potendo egli legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, ancorata alle risultanze processuali, congruamente e logicamente motivata”. 

Se ne deduce chiaramente che, qualora la consulenza d’Ufficio o del Pubblico Ministero non riesca a soddisfare pienamente i requisiti della chiarezza e obiettività, fornendo al giudice elementi solidi a sostegno delle proprie conclusioni, una difesa tecnica strutturata e motivata può determinare l’assoluzione dell’imputato.

Il nodo cruciale relativo al confine tra la verità tecnica e quella processuale è argomento largamente dibattuto tra avvocati e operatori di giustizia.

La verità tecnica fornita da un esperto in una disciplina (nel nostro caso grafologica) la quale ricordiamo non è una scienza, è certamente più vulnerabile e soggetta alla discrezionalità dei Magistrati e alla preparazione del Consulente/Perito. Fornire un parere tecnico fondato “al di là di ogni ragionevole dubbio” è circostanza assai complessa perché inevitabilmente basata su limiti probatori o di interpretazione

L’eticità legata al concetto di verità è spesso svincolata dalle vicissitudini processuali, le quali possono portare ad una verità, (appunto processuale), che non necessariamente rispecchia quella tecnica.

Ricordiamo che il ctp è una figura ibrida diversa dal comune “teste” perché rivestito anche e soprattutto del ruolo difensivo; sebbene l’art. 149 norme att. c.p.p. “Regole da osservare prima dell’esame testimoniale” stabilisca che prima della propria deposizione il testimone non possa comunicare con alcuna delle parti o difensori o CT o assistere alle dichiarazioni degli altri testi, il CTP , anche se nominato nella lista testi, non è testimone causale dei fatti per cui si procede e le sue dichiarazioni non vertono su fatti vissuti in prima persona , ma solo sugli accertamenti tecnici svolti; a tal proposito la sentenza della Suprema Corte8 chiarisce come la figura del CTP abbia natura processuale differente rispetto a quella dei semplici testimoni.

Il Tribunale di Reggio Calabria in data 12 novembre 2015 si è espresso positivamente in riferimento alla richiesta della difesa di far presenziare in aula il proprio consulente tecnico di parte durante l’esame dei testimoni, pur essendo tale CTP inserito anch’esso nella lista testimoniale, riconoscendo a quest’ultimo funzione strumentale, assieme a quella dei difensori, rispetto a questioni di natura tecnica e particolare difficoltà.

Circa la metodologia da applicare nella disamina della CTU, Perizia d’Ufficio o del Pubblico Ministero, chiarite le esigenze di cui sopra, la stessa è rimessa alla discrezionalità ed eticità di ogni grafologo forense, il quale, deve valutare gli spazi e i margini difensivi nel rispetto dei colleghi e della propria integrità professionale.

Dott.ssa Desirée Dalloni

esperta in grafologia peritale-giudiziaria socio AGP 12/143

iscritta al portale nazionale del tribunale di Brindisi

esperta in firma grafometrica

analista comportamentale esperta in linguaggio non verbale

esperta in criminologa-profiling

abilitata all’esercizio della professione di avvocato


Note:
1 La decorrenza del termine ordinatorio senza una previa richiesta di istanza di proroga determina le stesse conseguenze preclusive derivanti dall'inosservanza dei termini perentori.
2 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8976 del 1992
3 art. 225 c.p.p.
4 v. art. 121, comma 5, dlgs 10 febbraio 2005 n. 30, in materia di proprietà industriale: «. ciascuna parte può nominare più di un consulente» e art. 225 comma 1 c.p.p: “Disposta la perizia il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore per ciascuna parte a quello dei periti”). Resta ovviamente salva la possibilità per ogni CTP di avvalersi di un proprio ausiliario che però resta estraneo al procedimento peritale, senza dunque diritti partecipativi
5 Enti di formazione non accreditati che rilasciano titoli nonostante un monte ore esiguo (in molti casi addirittura solo 100)
6 Sez. sentenza N. 30533 del 4 agosto 2021
7 Trib. Pisa, Sent., 7 agosto 2020 – Giud. dott. Palmaccio
8 Sez. III, n. 35702/2009

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